Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della
sezione (ogni cittadino, se vuole, può essere presente allo scrutinio nel seggio in cui ha votato) oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista, al presidente di seggio e agli scrutatori. Solo il presidente del seggio e gli scrutatori possono toccare le schede.
sezione (ogni cittadino, se vuole, può essere presente allo scrutinio nel seggio in cui ha votato) oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista, al presidente di seggio e agli scrutatori. Solo il presidente del seggio e gli scrutatori possono toccare le schede.
1) si procede all'estrazione a sorte tra gli scrutatori di colui che dovrà estrarre le schede dall'urna;
2) il presidente dovrà agitare, senza aprirla, l'urna di cartone contenente le schede votate per la predetta elezione, affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi;
3) lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente. Questi legge ad alta voce e la mostra ai presenti.
4) poi passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota del numero dei votiraggiunti di volta in volta da ciascuna lista. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato,nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate.
Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urnaun'altra scheda da scrutinare. L'art. 68, comma 3, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che"è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto". La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio. La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).
Se viene estratta una scheda non votata (bianca), questa deve essere immediatamente bollata sul retro con il timbro della sezione (art. 15, comma 2, della legge n. 53/1990).
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SCHEDE CONTESTATE
Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (è comunque ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti dinanzi al competente TARtribunale amministrativo regionale).
Ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l'annullamento. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio. È bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata "non esiste". Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale. Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - far mettere a verbale ogni contestazione!.
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/asti/2013/02/andiamo-a-vigilare-sullo-spoglio-delle-schede.html
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